STATUTO
(conforme alle modifiche del D. L. 22
marzo 2004, n. 72,
convertito con modificazioni nella legge
21 maggio 2004, n.128)
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
E' costituita in Roma, Via di Valle Porcina 23, una associazione
denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Fisio Team".
ARTICOLO 2 – SCOPO
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche
in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti
in attività sportive.
L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo
attraverso:
a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive
ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili,
amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la
partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali,
in base ai regolamenti specifici;
c) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e
tecnici.
Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i
principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e
culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica
dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni
altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica del ciclismo.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà,
svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
della pratica sportiva del ciclismo.
Nella
propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere
attività ricreativa in favore dei propri soci.
L'Associazione
persegue i suoi obiettivi ispirandosi
al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di
tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la
democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
l'elettività delle cariche associative.
L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del
CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed
ai Regolamenti
della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica
Internazionale; s’impegna ad
accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti
della Federazione
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità
federali dovessero
prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare
attinenti all'attività
sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello
Statuto e dei
Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla
gestione delle società
affiliate.
ARTICOLO 3 – DURATA
La durata
dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con
delibera
dell'Assemblea
straordinaria degli associati.
ARTICOLO 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono
far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano
alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, che
ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi
della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma
d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva
della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione
Ciclistica Italiana e dei suoi organi.
Tutti
coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo.
La
validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione decade in caso di mancato versamento
della quota associativa annuale e potrà essere sospesa da parte del Consiglio
Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione
è ammesso appello all’Assemblea generale.
In caso di
domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
La quota
associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i
soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio
maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali
all’interno
dell’Associazione
nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
La
qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio
Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito
regolamento.
ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI
I soci
cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a)
dimissione volontaria;
b)
morosità per mancato versamento della quota associativa annuale;
c)
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d)
scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
Il
provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio
Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale
Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà
in contraddittorio con l’interessato a
una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino
alla data di svolgimento dell’Assemblea. L'associato radiato non può essere più
ammesso.
ARTICOLO 7 – ORGANI
Gli organi
sociali sono:
a) l'Assemblea
generale dei soci;
b) il
Presidente;
c) il Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente
convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
La
convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio
Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento
delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del
giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio
Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta
anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea
dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le
assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di
sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea
ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea
nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con
funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto
divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle
medesime cariche.
L’assistenza
del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da
un notaio.
Il
presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine
delle votazioni.
Di ogni Assemblea
si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario
e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
Direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i
soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo
gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli
associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea
da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
Ogni socio
può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
La
convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea
deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente,
almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio
preventivo.
Spetta all'Assemblea
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché
inmerito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai
rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea
straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del
precedente art. 8, comma 2.
ARTICOLO 11 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE
L'Assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa
un’ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del
Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea
straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni
prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'Associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione
dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza
di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione
dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti,
determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente,
dall'Assemblea stessa.
Il Consiglio
Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice-Presidente ed il Segretario con
funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed
i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a
maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Possono
ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione
Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative, che
siano maggiorenni, non ricoprano la medesima
carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito
della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non
colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni
Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi
internazionali riconosciuti.
Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è
determinante.
Le
deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 14 – DIMISSIONI
Nel caso
che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare
uno o più Consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti
provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo
candidato in ordine di votazioni alla carica di Consigliere non eletto, a
condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite
dall’ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che
abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri
sostituiti.
Nel caso di
dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i
suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla
nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile
successiva.
Il Consiglio
Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi
componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere
convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina
del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente
agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione,
le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza
formalità.
ARTICOLO 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
a)
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) fissare
le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno
e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art.
8, comma 2;
d)
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
e)
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero
rendere necessari;
f) attuare
le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea
dei soci.
ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti
dell’Associazione, la dirige, ne
controlla
il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
ARTICOLO 18 – IL VICEPRESIDENTE
Il Vice-presidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di
impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica
per gli affari ordinari e per la convocazione dell’Assemblea elettiva entro 30
giorni.
ARTICOLO 19 – IL SEGRETARIO
Il
Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio
Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha
nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo,
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione
dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
ARTICOLO 20 – IL RENDICONTO FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia
preventivo che consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il
bilancio consuntivo deve informare circa la
complessiva
situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione,
nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme
alla convocazione dell’Assemblea
ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati, copia del
bilancio
stesso.
ARTICOLO 21 – ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L'anno
sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
ARTICOLO 22 – PATRIMONIO
I mezzi
finanziari sono costituiti:
-
dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo;
-
dai contributi di enti ed
associazioni;
-
da lasciti e donazioni;
-
dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dall’Associazione.
ARTICOLO 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le
controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi
saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito
secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana.
ARTICOLO 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi
dell’Associazione devono
essere comunicati tempestivamente alla FCI, con un copia del verbale.
ARTICOLO 25 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale
dei soci, convocata
in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di
almeno 3/4 degli
associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in
seconda
convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione
delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea
generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di
voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'Assemblea,
all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità
preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del
patrimonio dell'Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione
non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività ciclistica, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di
mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla
Federazione
Ciclistica
Italiana che lo utilizzerà nell’attività di promozione e sviluppo del ciclismo.
ARTICOLO 26 – NORMA DI RINVIO
Per quanto
non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni
dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e in
subordine le norme del Codice Civile.
Il
presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto
dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione che
sia in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato
nell’Assemblea del 7 Gennaio 2015.
Roma, 7
Gennaio 2015
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